Società Benefit (B-Corp)
Che cos’è una Società Benefit?
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle “Società Benefit”.
Esse sono definite come “quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse” (ai sensi dell’Articolo 1, comma 376).
Tuttavia, la Società Benefit rimane una società “for-profit” che può svolgere qualsiasi attività economica e distribuire utili – proprio come tutte le società a scopo di lucro attualmente previste dalla nostra legislazione – ma allo stesso tempo persegue una o più finalità benefiche a favore della collettività.
Oltre all’attività volta all’ottenimento di un profitto, queste società hanno il dovere – espressamente indicato nell’atto costitutivo e nello statuto – di perseguire finalità di “beneficio comune” adottando una gestione sostenibile, responsabile e trasparente verso terzi quali l’ambiente, i territori, le comunità, le persone, i beni e le attività sociali e culturali, le associazioni e ogni altro stakeholder.
Si tratta quindi di una forma “ibrida” di attività d’impresa, che si colloca astrattamente a metà strada tra quelle il cui unico scopo è il profitto e quelle il cui unico scopo è il raggiungimento di un beneficio sociale (come le cosiddette imprese del terzo settore). Nel caso delle società benefit, l’organo amministrativo ha il compito di bilanciare, da un lato, gli interessi degli azionisti e, dall’altro, il perseguimento del beneficio comune e degli interessi degli stakeholder.
erché costituire o diventare una Società Benefit in Italia?
La costituzione di una società Benefit o la trasformazione di una società esistente in Società Benefit comporta numerosi vantaggi sia per i soci che per gli stakeholder, che possono essere così riassunti:
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Garanzia di tutela legale per gli amministratori che perseguono non solo lo scopo di lucro, ma anche la finalità di beneficio comune prevista dallo statuto, bilanciando così interessi finanziari e non;
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Certezza per soci e stakeholder che l’azienda continuerà a perseguire nel tempo gli obiettivi di beneficio comune, fornendo un aggiornamento costante e trasparente sulle modalità adottate;
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Maggiore attrattività in termini di investimenti a impatto sociale, facilitando l’accesso a capitali privati da parte di consumatori consapevoli;
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Vantaggi reputazionali, poiché chi interagisce con l’azienda ha la certezza che essa operi in modo responsabile;
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Capacità di attrarre giovani talenti;
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Possibilità di sviluppare un network con altre società benefit con cui condividere i medesimi valori;
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Posizionamento pionieristico in una realtà imprenditoriale che mira a restituire valore alla società e all’ambiente.
Il “Decreto Rilancio” ha stanziato un fondo specifico per le Società Benefit, riconoscendo un credito d’imposta del 50% per le spese di costituzione o trasformazione (Legge n. 77 del 17 luglio 2020). Inoltre, è previsto che le Società Benefit (e in generale le aziende trasparenti e responsabili) possano beneficiare di un punteggio premiante nei bandi pubblici.
Come costituire una Società Benefit?
Una società può nascere come benefit al momento della costituzione o, se già esistente, può diventarlo modificando l’oggetto sociale e, di conseguenza, lo statuto e l’atto costitutivo.
Per una nuova società, le clausole contrattuali fondamentali riguardano la denominazione, l’oggetto sociale, i doveri degli amministratori e la relazione annuale sull’attività benefit. L’oggetto sociale deve indicare specificamente le finalità di beneficio comune. Inoltre, la società deve aggiungere alla propria denominazione le parole “Società Benefit” o l’acronimo “SB”.
Come trasformare una società esistente?
La trasformazione richiede una modifica dell’atto costitutivo o dello statuto tramite una delibera assembleare verbalizzata da un notaio. Non basta integrare l’oggetto sociale; occorre modificare la denominazione e definire i doveri degli amministratori nel perseguire il beneficio comune. Tali modifiche devono essere depositate e iscritte nel Registro delle Imprese.
I doveri dell’amministratore
La gestione deve bilanciare l’interesse dei soci (profitto) con il beneficio comune. Qualora non sia possibile perseguire entrambi contemporaneamente, l’organo amministrativo deve decidere quale interesse privilegiare agendo con diligenza professionale. Il mancato bilanciamento di questi interessi può costituire una violazione dei doveri degli amministratori, soggetta alle azioni di responsabilità previste dal Codice Civile.
La nomina del responsabile (Impact Manager)
La società deve individuare una o più persone responsabili a cui affidare le funzioni per il perseguimento del beneficio comune. Questa figura, spesso chiamata “Impact Manager”, ha il compito di:
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Coinvolgere le funzioni aziendali nell’attuazione del piano d’impatto.
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Supportare gli amministratori con dati e informazioni.
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Promuovere la trasparenza dei risultati.
La relazione annuale sul beneficio comune
La Società Benefit è tenuta per legge a redigere annualmente una relazione d’impatto, da allegare al bilancio d’esercizio e pubblicare sul sito web aziendale. Essa deve includere:
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Descrizione degli obiettivi specifici e delle azioni intraprese.
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Valutazione dell’impatto generato.
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Nuovi obiettivi per l’esercizio successivo.
Strumenti di valutazione
Per valutare l’impatto, la legge impone l’adozione di uno standard di valutazione esterno che sia esauriente, credibile, trasparente e sviluppato da un ente terzo indipendente. Le aree di analisi devono comprendere:
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Governance aziendale (trasparenza e responsabilità).
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Lavoratori (relazioni, retribuzioni, formazione).
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Altri stakeholder (fornitori, comunità locale, donazioni).
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Ambiente (consumo di risorse, logistica, ciclo di vita del prodotto).
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